(Foto Sportello dei diritti) |
LECCE - Una nuova sentenza che non possiamo non definire “sensazionale” e pertinente per il particolare momento storico di crisi emergenziale è la numero 762/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sez. 1 -, che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente annullato le sanzioni fiscali di euro 73.115,90 notificate con cartella esattoriale ad una S.R.L. per imposte relative all’anno 2013.Infatti, l’art. 6, comma 5, Decreto Legislativo n. 472/1997, in materia fiscale, stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Sul punto, i giudici di merito hanno condiviso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito il seguente principio:"In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità" (Cass. civ, VI, 1.12.2020, n. 27416).
Nella fattispecie, l’avvocato Villani ha dimostrato che la Società non ha potuto pagare le imposte perché i Comuni hanno sospeso i pagamenti, creando così una grave crisi di liquidità alla Società, che non ha potuto rispettare i pagamenti fiscali richiesti.I criteri adottati dalla corte tributaria locale, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono importanti, soprattutto in questo periodo, per la grave crisi pandemica che sta creando grossi problemi economici ai contribuenti, per cui in seguito si potranno contestare le cartelle esattoriali che saranno notificate dopo il 31 maggio 2021, chiedendo la non applicazione delle sanzioni, in base al succitato articolo ed alla suddetta giurisprudenza.