VINCENZO NICOLA CASULLI - Un tema moralmente e giuridicamente interessante da analizzare è rappresentato dall'obbligo dei figli di mantenere i genitori quando a questi ultimi vengano a mancare i mezzi di sostentamento.
Il nostro Codice Civile, all'art. 433, prevede che, qualora gli anziani genitori versino in stato di bisogno grava sui figli l’obbligo di alimenti. Tale circostanza si verifica quando il soggetto non sia in grado di sopportare le spese fondamentali, come il vitto, l’alloggio, il vestiario e i medicinali. Il Codice civile indica un elenco di soggetti obbligati a versare gli alimenti che sono indicati in ordine nell’altro coniuge, anche se separato, nei figli e discendenti chiamati a fornire un sostegno laddove necessario.
Il diritto agli alimenti è limitato allo stretto necessario ed è proporzionato alle condizioni economiche dell’onerato. Nel caso in cui il figlio non intenda versare alcuna somma, può ospitare in casa propria il genitore, in tal modo adempiendo all’obbligo di legge, mentre nel caso in cui ometta di adempiere a tale obbligo il Codice Penale prevede, all'art. 570, il reato di “violazione degli obblighi familiari” punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1032 euro.
Peraltro, costituisce reato l’abbandono di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia o per vecchiaia, o per altra causa, della quale si debba avere cura con un aumento della pena previsto nel caso in cui il fatto è commesso dal figlio (art. 591 c. 4 c.p.).
Dalla norma penale emerge un generale dovere in capo ai figli di assistere i genitori.
Ci si chiede allora se il figlio che aiuta economicamente il genitore può chiedere il rimborso al fratello che non provvede.
La risposta è negativa.
Il figlio che cura gli anziani genitori adempie ad un’obbligazione naturale in esecuzione di doveri morali e sociali. ma tali prestazioni non sono ripetibili, ossia non è possibile chiederne la restituzione.
Allora, cosa può fare il figlio che accoglie il genitore nella propria abitazione per farsi aiutare dai fratelli?
Come abbiamo visto, tenere in casa il soggetto bisognoso rappresenta un modo in cui adempiere all’obbligazione alimentare, pertanto, il genitore, in qualità di legittimato attivo, può chiedere agli altri figli di versare gli alimenti, come prescritto dal Codice civile e, in caso di loro rifiuto, rivolgersi al Tribunale per ottenere una condanna in tal senso.
Ovviamente, il figlio che ha accudito il genitore non ha diritto ad una quota maggiore di eredità. Infatti, anche se eticamente è deplorevole la condotta noncurante di un figlio, non è possibile considerarlo giuridicamente come indegno a succedere. L’istituto dell’indegnità, disciplinata dall'art. 463 c.c. riguarda casi tassativi come, ad esempio, l’ipotesi in cui un figlio attenti alla vita del genitore. Solo in tale evenienza egli può essere escluso dall’asse ereditario, perché l’indegnità rappresenta una causa di esclusione dalla successione. Al di fuori di tali casi limite, tutti i figli succedono ai genitori in base alle quote stabilite per legge in assenza di testamento.
Quindi, il genitore che intende “ricompensare” il figlio che si è preso cura di lui può farlo tramite una disposizione testamentaria. Infatti, oltre alla quota di legittima, che spetta di diritto anche all’altro figlio, il testatore è titolare di una quota disponibile che può lasciare a chi desidera.
Peraltro, costituisce reato l’abbandono di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia o per vecchiaia, o per altra causa, della quale si debba avere cura con un aumento della pena previsto nel caso in cui il fatto è commesso dal figlio (art. 591 c. 4 c.p.).
Dalla norma penale emerge un generale dovere in capo ai figli di assistere i genitori.
Ci si chiede allora se il figlio che aiuta economicamente il genitore può chiedere il rimborso al fratello che non provvede.
La risposta è negativa.
Il figlio che cura gli anziani genitori adempie ad un’obbligazione naturale in esecuzione di doveri morali e sociali. ma tali prestazioni non sono ripetibili, ossia non è possibile chiederne la restituzione.
Allora, cosa può fare il figlio che accoglie il genitore nella propria abitazione per farsi aiutare dai fratelli?
Come abbiamo visto, tenere in casa il soggetto bisognoso rappresenta un modo in cui adempiere all’obbligazione alimentare, pertanto, il genitore, in qualità di legittimato attivo, può chiedere agli altri figli di versare gli alimenti, come prescritto dal Codice civile e, in caso di loro rifiuto, rivolgersi al Tribunale per ottenere una condanna in tal senso.
Ovviamente, il figlio che ha accudito il genitore non ha diritto ad una quota maggiore di eredità. Infatti, anche se eticamente è deplorevole la condotta noncurante di un figlio, non è possibile considerarlo giuridicamente come indegno a succedere. L’istituto dell’indegnità, disciplinata dall'art. 463 c.c. riguarda casi tassativi come, ad esempio, l’ipotesi in cui un figlio attenti alla vita del genitore. Solo in tale evenienza egli può essere escluso dall’asse ereditario, perché l’indegnità rappresenta una causa di esclusione dalla successione. Al di fuori di tali casi limite, tutti i figli succedono ai genitori in base alle quote stabilite per legge in assenza di testamento.
Quindi, il genitore che intende “ricompensare” il figlio che si è preso cura di lui può farlo tramite una disposizione testamentaria. Infatti, oltre alla quota di legittima, che spetta di diritto anche all’altro figlio, il testatore è titolare di una quota disponibile che può lasciare a chi desidera.
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