VINCENZO NICOLA CASULLI - Il disabile, nel caso in cui viva in condominio non può obbligare gli altri condomini ad eseguire opere di intervento edilizio per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali sono, ad esempio, da considerarsi la realizzazione di un montascale, di rampe e varchi di accesso senza gradini (con un pendio percorribile da una sedia a rotelle), cancelli automatici, ascensori esterni, manufatti che alterino la sagoma dell’edificio o altre opere simili. Vige, infatti, anche in questi casi, il principio della maggioranza raggiunta in sede di riunione condominiale.
Per cui, se l’assemblea non dà il proprio consenso alla realizzazione di tali lavori, per quanto socialmente apprezzabili, il disabile non può rivolgersi a un giudice per costringere gli altri proprietari, neanche se, a causa di ciò, l’accesso alla propria abitazione gli è completamente impedito salvo il diritto, per lo stesso, di provvedere in autonomia all’abbattimento delle barriere architettoniche, incaricando una ditta e sostenendo lui tutta la spesa. Quando l’intervento è integralmente a carico portatore di handicap, questi non deve chiedere la preventiva autorizzazione all’assemblea di condominio, ma deve solo comunicare all’amministratore l’avvio dei lavori e sarà quest’ultimo a riferire agli altri condomini in assemblea.
In ogni caso, la riforma del condominio del 2012 ha reso più facile il raggiungimento, in assemblea, della maggioranza necessaria all’approvazione degli interventi pro-disabili, stabilendo che, per il nulla osta all’avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino la metà del valore dell’edificio. Con l’approvazione dell’assemblea, le spese per le opere da realizzare in favore del portatore di handicap verranno divise tra tutti i condomini i quali, peraltro, ne potranno anche usufruire qualora necessitati in un futuro.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di approvare le opere che comportano l’abbattimento delle barriere architettoniche, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà possono installare, a proprie spese, strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
Se il condomino disabile intende agire con spese a proprio carico, dovrà comunque munirsi – se necessario – delle dovute autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune.
Per cui, se l’assemblea non dà il proprio consenso alla realizzazione di tali lavori, per quanto socialmente apprezzabili, il disabile non può rivolgersi a un giudice per costringere gli altri proprietari, neanche se, a causa di ciò, l’accesso alla propria abitazione gli è completamente impedito salvo il diritto, per lo stesso, di provvedere in autonomia all’abbattimento delle barriere architettoniche, incaricando una ditta e sostenendo lui tutta la spesa. Quando l’intervento è integralmente a carico portatore di handicap, questi non deve chiedere la preventiva autorizzazione all’assemblea di condominio, ma deve solo comunicare all’amministratore l’avvio dei lavori e sarà quest’ultimo a riferire agli altri condomini in assemblea.
In ogni caso, la riforma del condominio del 2012 ha reso più facile il raggiungimento, in assemblea, della maggioranza necessaria all’approvazione degli interventi pro-disabili, stabilendo che, per il nulla osta all’avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino la metà del valore dell’edificio. Con l’approvazione dell’assemblea, le spese per le opere da realizzare in favore del portatore di handicap verranno divise tra tutti i condomini i quali, peraltro, ne potranno anche usufruire qualora necessitati in un futuro.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di approvare le opere che comportano l’abbattimento delle barriere architettoniche, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà possono installare, a proprie spese, strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
Se il condomino disabile intende agire con spese a proprio carico, dovrà comunque munirsi – se necessario – delle dovute autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune.
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