Doveri informativi e responsabilità d’équipe (Prima parte)
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In questi casi, il
trattamento sanitario necessita dell’intervento di diversi specialisti chiamati
ad operare in regime di collaborazione. Tale collaborazione può essere anche
definita come una cooperazione multi-disciplinare dove, al concorso di apporti
tecnico-scientifici da parte dei singoli operatori sanitari, si aggiungono
obblighi di diligenza differenziati in ragione delle funzioni da questi
concretamente svolte. I singoli
contributi tecnico-scientifici possono essere tra loro contestuali, laddove intervengano
nel corso di un’attività unica, oppure successivi allorché il trattamento
sanitario imponga una suddivisione dell’attività tra diversi gruppi di
specialisti, chiamati ad operare in sequenza.
In via preliminare, appare doveroso focalizzare l’attenzione sul principio
di affidamento, al quale dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto validità
applicativa in ambito sanitario, in particolare nell’attività medico-chirurgica
in équipe. Elaborato dalla dottrina tedesca in materia di circolazione stradale,
tale principio è stato poi trasfuso nell’ordinamento italiano al fine di
confinare l’obbligo di diligenza entro limiti compatibili con il principio di
personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. In base a tale
principio, nell’ambito di attività rischiose svolte da più soggetti, ognuno di essi può e
deve confidare nel corretto comportamento degli altri, cioè nel rispetto da
parte loro delle regole cautelari, scritte e non scritte, proprie delle
rispettive attività ed aventi la funzione di prevenire il verificarsi di un
evento dannoso.
Ne deriva che, ogni medico potrà fare affidamento sul corretto comportamento del collega, purché ispirato al pieno rispetto delle legis artis tipiche di quel settore specialistico, atteso che non sarà possibile richiedere indistintamente ad ogni operatore lo stesso livello di specializzazione, soprattutto nelle pratiche particolarmente impegnative in cui è necessario che ciascuno focalizzi la propria attenzione sullo specifico ruolo che è chiamato a svolgere concretamente. Tuttavia, il principio del legittimo affidamento subisce un affievolimento, divenendo c.d. attenuato o relativo in casi del tutto eccezionali, quali la riconoscibilità o prevedibilità dell’altrui comportamento inosservante e l’esistenza di una posizione di garanzia da cui derivano obblighi di controllo e coordinamento del capo équipe sull’operato altrui.