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Il condebitore solidale può, in base all'art. 1306, comma 2 c.c., fin quando non si sia formato un diverso giudicato, opporre al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido, salvo che il giudicato dei cui effetti si chiede l'estensione sia fondato su ragioni personali del condebitore.
Ne consegue che, se i condebitori solidali hanno partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato nei riguardi di alcuno di essi per effetto della mancata proposizione, da parte del creditore, di impugnazione nei suoi confronti, questi non potranno giovare di tale giudicato (cosiddetto diretto) per impedire l'esame dell'impugnazione proposta invece nei loro confronti. A tal riguardo, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 c.c. postula che il condebitore che la invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio.
Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole, emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente dal soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo.
In conclusione, è possibile affermare che presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 1306, comma 2 c.c. è dato dal fatto che nelle obbligazioni solidali, e in particolare nei confronti del coobbligato rimasto estraneo alla controversia conclusa con il giudicato di cui si chiede l'estensione, non si sia formato un giudicato diretto; ciò in quanto, in siffatta ipotesi, quest'ultimo prevale sull'efficacia riflessa del giudicato inter alios.
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Diritto