Differenze tra multe e verbali di accertamento delle violazioni del lockdown. Strategie difensive applicabili


VINCENZO NICOLA CASULLI -
Una tematica molto importante da affrontare in questo periodo pandemico riguarda i verbali di accertamento delle violazioni del lockdown. Preliminarmente, occorre sottolineare che tali verbali non sono paragonabili alle multe previste dal Codice della Strada e non costituiscono, pertanto, titolo esecutivo. In proposito, infatti, il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada è dotato della peculiare caratteristica di diventare titolo esecutivo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione se non è proposto ricorso al Prefetto. Dopo essere diventato esecutivo l’organo accertatore può esigere il pagamento della sanzione e l'opponente (il destinatario della sanzione) può impugnarlo davanti al Giudice di Pace, con richiesta di sospensione dell’esecuzione della sanzione, per evitare che, nelle more del giudizio, l’organo accertatore pretenda il pagamento della sanzione.

A differenza, il verbale di accertamento delle violazioni delle misure di lockdown non è dotato di questa particolare caratteristica dell’esecutività immediata, come si intende sia dal fatto che il D.L. n. 19/2020 non menziona il citato art. 203 comma 3 CdS, che conferisce al verbale stradale l’efficacia di titolo esecutivo, sia dal tenore letterale del comma 3 dell’art. 4 D.l. 19/2020, secondo cui “l’accertamento è compiuto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689“.

L’accertamento delle violazioni delle misure di contenimento è disciplinato dall’art. 4, comma 3, D.l. 25 marzo 2020 n. 19. La menzionata norma prevede che le violazioni siano accertate ai sensi della legge generale sugli illeciti amministrativi, che si applichi la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dei commi 1, 2, 2.1 dell’art. 202 Codice della Strada e che la sanzione definitiva sia irrogata dal Prefetto, o diversamente dalle autorità che hanno disposto le misure restrittive.

Pertanto, chiarito il fatto che il verbale di accertamento delle violazioni del lockdown non diventa titolo esecutivo, e non è esigibile il suo immediato pagamento, occorre chiarire le strategie difensive da approntare in caso di irrogazione della sanzione. Tali strategie devono essere cercate nei rimedi previsti dalla L. 689/81.

Volendo sintetizzare al massimo, una volta ricevuto il verbale di accertamento della violazione della misura restrittiva, è opportuno valutare se ci siano elementi per proporre opposizione. In caso non ne sia ravvisabile alcuno, si potrà procedere al pagamento immediato della sanzione in misura ridotta; nel caso in cui, invece, sia possibile provare le ragioni del proprio spostamento o fornire chiarimenti che escludano la sussistenza della violazione, vale la pena presentare un proprio scritto difensivo al Prefetto, o raccogliere la documentazione utile da produrre per una rivalutazione della propria posizione, oppure ancora chiedere di essere ascoltati dal Prefetto per fornire a voce maggiori chiarimenti.

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