ROMA - La storica decisione della Corte costituzionale ha
stabilito che, salvo diversa decisione congiunta dei
genitori, i figli assumeranno i cognomi di entrambi,
nell'ordine da loro indicato. L'attribuzione
automatica di quello del padre, per la Consulta, è
discriminatoria.
Secondo la Corte sono illegittime, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, le norme italiane che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco, quindi, del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.
Secondo la Corte sono illegittime, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, le norme italiane che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco, quindi, del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.