ROMA - Giovedì 30 giugno scade il termine ultimo per ottenere il
riconoscimento delle mensilità a partire da marzo
2022.
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo varia in base all’ISEE.
A partire dal 1° luglio l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione e il pagamento è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
E’ prevista:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità; una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma. Per ciò che riguarda l’ISEE e le scadenze:
entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
dal 1° luglio la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo.
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo varia in base all’ISEE.
A partire dal 1° luglio l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione e il pagamento è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
E’ prevista:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità; una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma. Per ciò che riguarda l’ISEE e le scadenze:
entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
dal 1° luglio la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo.