VINCENZO NICOLA CASULLI - Con questo articolo si intende introdurre una serie di tre articoli focalizzanti l’attività del volontariato, indagandone gli aspetti giuridici, economici e amministrativi. Gli aspetti giuridici rappresentano una tematica di fondamentale importanza.
L'attività di volontariato si sostanzia nel contributo prestato in modo personale, spontaneo e gratuito dal volontario, tramite un'organizzazione di cui fa parte. Tale attività viene prestata senza perseguire alcun fine di lucro, ma contraddistinta esclusivamente dal desiderio di solidarietà.
Le organizzazioni che svolgono le predette attività sono definite "Organizzazioni di volontariato" e sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, con non meno di sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento, soprattutto in favore di beneficiari terzi, di una o più attività per le quali viene impiegata l’opera prevalente dei volontari associati. La disciplina è contenuta nel Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117), che tratta organicamente la disciplina che riguarda tutti gli enti impegnati nel settore di cui sopra. Il provvedimento de quo aggiorna e armonizza anche la normativa relativa al volontariato, che aveva come principale riferimento la Legge Quadro sul Volontariato (L.266 del 1991).
Gli enti del Terzo Settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che svolge, liberamente, attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di guadagno, ma esclusivamente per fini solidaristici. (1. Continua)
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