“Lama San Giorgio deve divenire un parco naturale, non un ‘parco ferroviario’”


BARI - Le Lame in Puglia sono dei solchi erosivi poco profondi che convogliano le acque pluviali dall’altopiano carsico delle Murge verso il sito conclusivo (mare, corso d’acqua) del bacino idrografico al quale appartengono. Lo rende noto Gruppo d’intervento giuridico (GrIG).

Sono formazioni carsiche tipiche del paesaggio pugliese, dalla peculiare vegetazione mediterranea e spesso punteggiate da masserie e altri edifici rurali d’interesse culturale.

La Lama San Giorgio percorre da sud verso nord l’entroterra barese, dalle Murge, presso Monte Sannace, verso il mare.

I valori ambientali e storico-culturali del territorio han fatto sì che la legge regionale Puglia n. 19/1997 la indicasse come futura area naturale protetta: presso il Consiglio regionale pugliese era stata depositata la proposta di legge istitutiva del parco naturale della Lama di San Giorgio, tuttavia finora arenata nelle secche della politica locale.

Alla proposta avanzata dalla Regione Puglia avevano aderito (2002) i Comuni di Bari, Casamassima, Gioia del Colle, Noicàttaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Triggiano. Nel 2017 era stata effettuata la perimetrazione provvisoria e nel 2018 la proposta di legge regionale definitiva era approdata al Consiglio regionale.

Da allora nulla di positivo per il parco naturale, ma sono state predisposte due opere pubbliche dal pesante impatto ambientale che ne interessano il territorio: la variante della strada statale n. 16 “Adriatica” fra Bari e Mola e la variante R.F.I. del nodo ferroviario nord di Bari.

Questa seconda opera, in particolare, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è lunga circa 11,2 chilometri e prevede un investimento complessivo di 608 milioni di euro, in buona parte fondi comunitari.

Con deliberazione Giunta regionale n. 130 del 15 febbraio 2022 è stata rinnovata l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) in deroga alle previsioni del piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.) per realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 95 N.T.A.).

Il battagliero comitato di scopo Vedette della Lama ha, nel frattempo, avviato una petizione popolare per l’istituzione del parco naturale e, soprattutto, insieme a vari proprietari terrieri, ha impugnato davanti ai Giudici amministrativi il provvedimento regionale, trovando sostegno nel Comune di Noicattaro.

Il T.A.R. Puglia, con ordinanza Sez. III, 1 luglio 2022, n. 295, ha sospeso l’efficacia dell’atto in quanto “non motiva dettagliatamente in ordine a specifiche ‘alternative localizzative e/o progettuali’ come imposto dal …. art. 95 delle NTA del PPTR pugliese, alternative (in particolare la variante originaria denominata 3SF) che sembrerebbero essere emerse nel corso del procedimento”, perché “per quanto la soluzione finale sembra dover essere comunque in deroga alle NTA del PPTR ai sensi dell’art. 95 (come rilevato a pag. 12 del menzionato parere tecnico allegato alla delibera n. 130/2022), l’Amministrazione resistente dovrà in ogni caso selezionare il progetto idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico”.

Il T.A.R. Puglia ha comunque provveduto ad assegnare specifico “riesame” delle alternative di tracciato, che “dovrà essere posto in essere dalla Regione Puglia con il coinvolgimento delle parti ricorrenti e del Comune di Noicattaro e dovrà concludersi entro il 10 ottobre 2022”.

Dietro ricorso di R.F.I., il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale Sez. IV, 15 luglio 2022, n. 3387, in applicazione del recentissimo decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 finalizzato ad “assicurare comunque il rispetto delle scadenze previste dal PNRR”, ha provveduto alla riforma della citata ordinanza del T.A.R. Puglia e ha fissato la trattazione in sede collegiale per il 21 luglio 2022.

L’associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentata e difesa dall’Avv.toCarlo Colapinto e dal Prof. Avv. Filippo Colapinto, dello Studio legale Colapinto, ha ritenuto opportuno intervenire in giudizio con le modalità di legge per difendere le ragioni della salvaguardia ambientale e storico-culturale di un territorio che merita cura e attenzione.

Come hanno opportunamente osservato i Giudici amministrativi pugliesi (che hanno anticipato l’udienza per la trattazione nel merito della causa al 28 settembre 2022), dovrà esser individuato “il progetto idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico”: il futuro parco naturale della Lama di San Giorgio non può e non deve diventare un fascio di binari ferroviari.