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Tale meccanismo, fondato sulla periodica variazione del tasso di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di mutuo fondiario, secondo modalità direttamente ancorate all'oscillazione stabilita dalle autorità centrali dello Stato, non consente di individuare un valore fisso da applicare, a decorrere dalla risoluzione del rapporto in avanti.
A tal proposito, infatti, l’art. 1224 c.c. stabilisce che “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali” mentre il secondo comma fa salvi, anche per il periodo successivo, gli eventuali interessi convenzionali superiori al saggio legale, contrattualmente dovuti “prima della mora”.
Con particolare riferimento a quest’ultima espressione, è stato chiarito che intenzione del legislatore era quella di ricomprendervi tutto il periodo anteriore alla mora e, dunque, alla risoluzione del rapporto negoziale.
Inoltre, in ossequio al principio di autonomia negoziale riconosciuto alle parti, queste sono libere di prevedere l’applicazione di un tasso convenzionale, fisso o variabile, per gli interessi di mora, ed ancorare la variabilità dello stesso ad elementi esterni al contratto, come nel caso del “rendistato” pubblicato dalla Banca d’Italia.
Pertanto, quando le parti non abbiano espressamente stabilito che, in ipotesi di costituzione in mora del debitore inadempiente, o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si debba applicare al periodo successivo a detti eventi un tasso convenzionale prestabilito, non è possibile fare applicazione del secondo comma dell'art. 1224 c.c., a causa dell'impossibilità pratica di stabilire in che misura fossero stati stabiliti gli interessi convenzionali "prima della mora".
In tale ipotesi, dunque, per il periodo successivo alla risoluzione sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, in applicazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c.
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Diritto