BITONTO (BA) - Lo scorso 20 ottobre, con nota ufficiale, il Comune di Bitonto ha ribadito la propria posizione sul tema delle responsabilità relative allo smaltimento e alla rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti in fondi agricoli privati affermando che, in tale ipotesi, i proprietari dei terreni sono tenuti a sostenere l’onere delle relative spese, poiché – citazione testuale – “spetta a ciascun proprietario provvedere ad adeguati mezzi di vigilanza e alla bonifica in caso di necessità”.
“Al di là del confuso e incerto richiamo al concetto di necessità – che fa il paio con la sorprendente derubricazione a mero “sfogo” che quella stessa nota fa delle legittime istanze di legalità sollevate da CIA Puglia a tutela dei diritti dei proprietari dei fondi agricoli in cui i rifiuti siano stati indebitamente abbandonati – mi preme evidenziare l’insipienza delle norme giuridiche che continua ad ispirare l’(in)azione del Comune di Bitonto sul tema che qui si discute e la conseguente necessità di fare definitivamente chiarezza – giuridica – sull’imputazione degli oneri economici di rimozione e smaltimento dei rifiuti”. E’ Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, a tornare sulla scandalosa questione dei rifiuti abbandonati tra gli oliveti di Bitonto. E lo fa in punta di diritto.
“La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 192 del Testo unico sull’Ambiente, il quale, al terzo comma, obbliga in via principale l’autore del fatto illecito – ossia colui che abbandona i rifiuti – a provvedere alla loro rimozione e al conseguente smaltimento nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Ciò implica anzitutto per l’Amministrazione procedente (ossia, il Comune in cui il fondo è ubicato) l’obbligo di porre in essere ogni attività d’indagine volta all’individuazione del responsabile dell’abbandono. In tal senso, verte sull’Amministrazione l’onere giuridico sia di condurre un’istruttoria scrupolosa e adeguata sia di redigere una relazione documentata sugli esiti della stessa, da rendere accessibile a tutti gli interessati, in primo luogo il titolare del fondo (T.A.R. Campania, sez. V, 15 settembre 2020, n. 3840)”, ha spiegato Sicolo.
“Solo successivamente, qualora le indagini condotte sull’autore del fatto non abbiano avuto esito, e in via sussidiaria, l’Ente potrà rivalersi nei confronti del proprietario del terreno in cui i rifiuti sono stati abbandonati, il quale risponde in solido del fatto illecito unicamente qualora la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa”. In tal senso, l’Amministrazione procedente dovrà dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e la condotta dolosa o colposa in base alla quale il proprietario è, per legge, chiamato a rispondere. “In difetto di una tale prova – ha aggiunto Sicolo - il proprietario è esente da responsabilità e non può essere destinatario dell’obbligo ripristinatorio”. Il proprietario è colpevole ed è tenuto a sostenere le spese economiche della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti unicamente ove il Comune dimostri, con prova documentale e motivata, che i terreni in cui i rifiuti siano stati abbandonati versino in stato di degrado e di trascuratezza. “Ciò premesso, è di tutta evidenza come tale prova – a cui, ricordiamo, il Comune è legislativamente obbligato – risulti di ardua dimostrazione quando il proprietario del fondo sia un agricoltore e quel terreno sia la sua unica o principale fonte di reddito, essendo quel bene oggetto di una cura necessariamente attenta e peculiare”.
“La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 192 del Testo unico sull’Ambiente, il quale, al terzo comma, obbliga in via principale l’autore del fatto illecito – ossia colui che abbandona i rifiuti – a provvedere alla loro rimozione e al conseguente smaltimento nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Ciò implica anzitutto per l’Amministrazione procedente (ossia, il Comune in cui il fondo è ubicato) l’obbligo di porre in essere ogni attività d’indagine volta all’individuazione del responsabile dell’abbandono. In tal senso, verte sull’Amministrazione l’onere giuridico sia di condurre un’istruttoria scrupolosa e adeguata sia di redigere una relazione documentata sugli esiti della stessa, da rendere accessibile a tutti gli interessati, in primo luogo il titolare del fondo (T.A.R. Campania, sez. V, 15 settembre 2020, n. 3840)”, ha spiegato Sicolo.
“Solo successivamente, qualora le indagini condotte sull’autore del fatto non abbiano avuto esito, e in via sussidiaria, l’Ente potrà rivalersi nei confronti del proprietario del terreno in cui i rifiuti sono stati abbandonati, il quale risponde in solido del fatto illecito unicamente qualora la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa”. In tal senso, l’Amministrazione procedente dovrà dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e la condotta dolosa o colposa in base alla quale il proprietario è, per legge, chiamato a rispondere. “In difetto di una tale prova – ha aggiunto Sicolo - il proprietario è esente da responsabilità e non può essere destinatario dell’obbligo ripristinatorio”. Il proprietario è colpevole ed è tenuto a sostenere le spese economiche della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti unicamente ove il Comune dimostri, con prova documentale e motivata, che i terreni in cui i rifiuti siano stati abbandonati versino in stato di degrado e di trascuratezza. “Ciò premesso, è di tutta evidenza come tale prova – a cui, ricordiamo, il Comune è legislativamente obbligato – risulti di ardua dimostrazione quando il proprietario del fondo sia un agricoltore e quel terreno sia la sua unica o principale fonte di reddito, essendo quel bene oggetto di una cura necessariamente attenta e peculiare”.
I Comuni, di prassi, si limitano ad imputare al proprietario una colpa generica consistente di solito nell'assenza di recinzione o di videosorveglianza del fondo. Il nostro ordinamento, però, non prevede alcun obbligo specifico di vigilanza in capo al proprietario, tantomeno quello di recintare o videosorvegliare il bene, essendo sufficiente che la cura del fondo sia improntata all'ordinaria diligenza media. “Riteniamo sia finalmente giunto il momento di una puntuale regolamentazione delle questioni agricole e agrarie che afferiscono alle competenze del Comune, attraverso l’approvazione di un Regolamento di Polizia rurale che assicuri, nel territorio comunale, la corretta e regolare applicazione delle leggi e di ogni altra disposizione che interessi la cultura agraria e l’attività nelle campagne”. Ove il Comune di Bitonto ritenesse di dar seguito a questa proposta, non più differibile, CIA Puglia è disponibile da subito a mettere a disposizione dell’Amministrazione e della comunità locale le proprie competenze e professionalità in materia. La nostra associazione attiverà ogni azione, sindacale e legale, a tutela di ogni agricoltore che dovesse essere vessato sulla questione dei rifiuti abbandonati”.
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