VINCENZO NICOLA CASULLI - Infine, si sottolinea come emergono alcune linee di tendenza comuni nelle sentenze, come ad esempio la nozione di ordine pubblico internazionale consente di ammettere la trascrizione di atti di nascita stranieri anche in contrasto con le norme di legge ordinaria e l’adozione piena e legittimante è ammessa solo per le coppie coniugate.
Inoltre le persone conviventi dello stesso sesso non possono ricorrere alla p.m.a. Infatti, la legge Cirinnà n. 76/2016, pur avendo riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso (ai sensi dell’art. 2 e 29 Cost.), ha escluso che queste coppie possano adottare. Tuttavia col tempo si è concesso a queste coppie di accedere alla disciplina dell’adozione in casi particolari ex art. 44 co.1 lettera b), per il figlio del partner dello stesso sesso (stepchild adoption) ma non anche l’adozione da parte della coppia unita civilmente.
In conclusione, si afferma che non è possibile ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare una discriminazione nei confronti dei minori in ragione della omosessualità dei loro genitori e della loro impossibilità di sposarsi in Italia, in quanto l’ordine pubblico non tutela più la famiglia basata sul matrimonio ma esclusivamente l’interesse del minore.
Ciò appare quasi condizionato alla necessità di sanzionare la condotta dei genitori per il ricorso della maternità surrogata all’estero e non più supportato dalla valenza fondamentale del principio del superiore interesse del minore che, incidendo sullo status, condiziona molti diritti fondamentali del minore stesso quali la sua identità, il suo diritto al nome e alla cittadinanza, nonché il diritto alle relazioni interpersonali.