BARI - “L’utilità e l’opportunità di localizzare un centro di raccolta rifiuti in una determinata area è di competenza dell’amministrazione comunale. È certamente necessaria un’attenta valutazione a monte sulla localizzazione dei siti e un coinvolgimento della comunità in tale scelta, tramite un processo partecipativo fra cittadini. Allo stesso tempo è anche opportuno sottolineare che i centri di raccolta rivestono un ruolo ecologico fondamentale nelle nostre comunità. Non sono “strutture impattanti” ma luoghi necessari per evitare lo smaltimento illecito nelle campagne, per offrire servizi al cittadino e tutelare meglio l’ambiente”. Lo dichiara Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente della Regione Puglia, rispondendo alle richieste di chiarimenti di alcuni consiglieri regionali riguardo la realizzazione di un ecocentro nella località di Lido Marini, in provincia di Lecce.
Al riguardo interviene anche Paolo Garofoli, direttore di dipartimento, per fare chiarezza sulla procedura. “Dal punto di vista amministrativo l’iter è corretto. Il requisito richiesto prevedeva la "disponibilità" dell'area. Quest’ultima è stata dichiarata con autocertificazione da parte del sindaco - dichiara Garofoli - la Regione ha dunque valutato l’istanza di ammissione a finanziamento sulla base anche delle autocertificazioni presentate, verificando che il Comune avesse rispettato quanto previsto dall’avviso pubblico.
“Le Linee guida per la realizzazione dei centri comunali di raccolta prevedono che la scelta del sito debba essere effettuata tenendo conto dei vincoli urbanistici derivanti dall’applicazione di piani e programmi vigenti - prosegue Garofoli - preferibilmente, si evidenzia sempre nelle linee guida, il centro dovrà essere localizzato all’interno del perimetro urbano e, in ogni caso, dovrà essere localizzato in aree adeguatamente servite dalla rete viaria per facilitare l’accesso degli utenti, delle autovetture e dei mezzi pesanti per il conferimento agli impianti. La scelta del sito deve quindi tenere conto delle previsioni dei piani e delle norme urbanistiche e paesaggistiche, la cui competenza, ancora una volta, è esclusivamente del Comune. Tuttavia, non risultano ancora pervenute le evidenze delle diverse fasi di attuazione dell’intervento per cui non è possibile allo stato definire il procedimento concluso.