Il tema delle spese straordinarie per i figli nell'evoluzione giurisprudenziale (prima parte)


VINCENZO NICOLA CASULLI -
Se le spese straordinarie inerenti la prole non sono state concordate dai coniugi restano a carico del genitore che ha deciso di affrontarle? Per rispondere a tale quesito occorre preliminarmente segnalare che per la spesa straordinaria non è sempre operante il regime di cui all’art. 155, comma 3, c.c., secondo il quale le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tra i genitori, in considerazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e dell’aspirazione dei figli (ribadito all’art. 6, comma 4, legge n. 898/1970 che dispone altresì che l’esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al coniuge affidatario e comprende, evidentemente, anche la decisione sui costi di carattere straordinario e che il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione). 

Occorre, infatti, distinguere tra “spese straordinarie” e “scelte straordinarie” (ossia scelte di maggior interesse), e soltanto per queste ultime il genitore non affidatario ha diritto di interloquire perché non sempre le spese straordinarie implicano decisioni di maggior interesse e, quindi, l’obbligo del coniuge affidatario di previa concertazione con l’altro coniuge; nelle scelte di maggior interesse della vita quotidiana del minore, come normalmente sono quelle riguardanti l’istruzione, ciascun genitore ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, potendo in difetto ricorrere al giudice.