Il tema delle spese straordinarie per i figli nell'evoluzione giurisprudenziale (prima parte)
VINCENZO NICOLA CASULLI - Se le spese straordinarie inerenti la prole non sono state concordate dai coniugi restano a carico del genitore che ha deciso di affrontarle? Per rispondere a tale quesito occorre preliminarmente segnalare che per la spesa straordinaria non è sempre operante il regime di cui all’art. 155, comma 3, c.c., secondo il quale le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tra i genitori, in considerazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e dell’aspirazione dei figli (ribadito all’art. 6, comma 4, legge n. 898/1970 che dispone altresì che l’esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al coniuge affidatario e comprende, evidentemente, anche la decisione sui costi di carattere straordinario e che il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione).
Occorre,
infatti, distinguere tra “spese straordinarie” e “scelte straordinarie” (ossia
scelte di maggior interesse), e soltanto per queste ultime il genitore non
affidatario ha diritto di interloquire perché non sempre le spese straordinarie
implicano decisioni di maggior interesse e, quindi, l’obbligo del coniuge
affidatario di previa concertazione con l’altro coniuge; nelle scelte di maggior
interesse della vita quotidiana del minore, come normalmente sono quelle
riguardanti l’istruzione, ciascun genitore ha un autonomo potere di attivarsi nei
confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, potendo in difetto
ricorrere al giudice.