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VINCENZO NICOLA CASULLI - In tema di separazione personale tra coniugi, il principio di bigenitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così quelle spese che si dimostrino non accessorie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano in linea con le condizioni economiche dei genitori.
Orbene, non è configurabile a carico
del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di
concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese
straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono,
trattandosi di decisione di maggiore interesse per la prole e sussistendo, quindi,
a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia
tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che se
le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel
caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso
della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà
verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore
mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione
dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della
spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
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Diritto