BARI - "Ancora una volta avevamo ragione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo, accolto con esultanza da tanti costituzionalisti del solleone, e autorizzato la possibilità di trasferire per tempo limitato l’attività di RSA in sedi di villeggiatura, purché siano rispettati - così com’era previsto - gli standard e i requisiti di qualità e sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali. Una buona cosa, inspiegabilmente impugnata, in favore dei soggetti non autosufficienti e disabili". Così il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.
"Per quanto attiene l’attività edilizia in zona agricola, invece - prosegue Amati , è stato respinto il ricorso sulla possibilità d’incrementare, con delibera del Consiglio comunale e senza approvazione regionale, l’indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 metri cubi su metro quadro, per la realizzazione di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all’esercizio dell’attività agricola e delle attività a questa connesse. Respingendo il ricorso, la Corte costituzionale ha rilevato che la legge sui limiti inderogabili di densità fondiaria sono prescritti per le abitazioni e non per i fabbricati strumentali alla conduzione del fondo o all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse. La disposizione, in buona sostanza, non riguardava residenze e quindi non è possibile applicare i limiti previsti per le residenze".
"Sulla stessa questione è stato pure respinto, per l’ennesima volta, il motivo classico d’impugnazione sulla pianificazione paesaggistica intesa non come rispetto delle prescrizioni del PPTR ma come pretesa di dover copianificare ogni singola trasformazione anche edilizia, in violazione del nostro ordinamento. Ringrazio l’Avvocatura regionale in generale e l’Avv. Mariangela Rosato in particolare, per aver difeso con la solita competenza le ragioni dei cittadini pugliesi", conclude Amati.
"Per quanto attiene l’attività edilizia in zona agricola, invece - prosegue Amati , è stato respinto il ricorso sulla possibilità d’incrementare, con delibera del Consiglio comunale e senza approvazione regionale, l’indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 metri cubi su metro quadro, per la realizzazione di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all’esercizio dell’attività agricola e delle attività a questa connesse. Respingendo il ricorso, la Corte costituzionale ha rilevato che la legge sui limiti inderogabili di densità fondiaria sono prescritti per le abitazioni e non per i fabbricati strumentali alla conduzione del fondo o all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse. La disposizione, in buona sostanza, non riguardava residenze e quindi non è possibile applicare i limiti previsti per le residenze".
"Sulla stessa questione è stato pure respinto, per l’ennesima volta, il motivo classico d’impugnazione sulla pianificazione paesaggistica intesa non come rispetto delle prescrizioni del PPTR ma come pretesa di dover copianificare ogni singola trasformazione anche edilizia, in violazione del nostro ordinamento. Ringrazio l’Avvocatura regionale in generale e l’Avv. Mariangela Rosato in particolare, per aver difeso con la solita competenza le ragioni dei cittadini pugliesi", conclude Amati.