FRANCESCO GRECO - Buone notizie per gli automobilisti italiani
con un caso che farà letteratura: il verbale è
illegittimo se l’apparecchio incontrato sulla
strada non è stato sottoposto al controllo
periodico che ne accerti la perfetta
funzionalità e che quindi, di riflesso, ne
pregiudica il corretto funzionamento.
E’ il senso della sentenza emessa dal
Giudice di Pace del Tribunale di Lecce, dott.
Raffaele Carluccio, che così crea un
precedente.
Con sentenza depositata il 26 ottobre, accogliendo il ricorso di un automobilista rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Corsano (con studi professionali siti in Taviano, Via Firenze, 21 e Racale, Corso Garibaldi, SNC), il Giudice ha quindi annullato la multa a seguito dell’esame del motivo di opposizione relativo la mancata sottoposizione dell’apparecchiatura ai controlli periodici di funzionalità.
Il conducente aveva proposto ricorso contro un verbale per eccesso di velocità sulla SS 101, all’altezza di Galatina (Lecce), e che prevedeva, oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.
Per il Giudice di Pace, la rilevazione dell'infrazione è avvenuta in maniera illegittima, avendo, il Comune di Galatina, provato solo l’originaria taratura e non anche delle tarature e controlli successivi.
Nel caso di specie, l’Ente convenuto in giudizio, non ha fornito elementi probatori idonei utili a riscontrare in negativo il motivo di opposizione presentato dall’avvocato Corsano, nota e stimata professionista pugliese.
Ne deriva, conclude il magistrato “che non può essere considerato legittimo il verbale elevato nei confronti del ricorrente e, accogliendo l’opposizione avverso lo stesso, lo annulla definitivamente”.
Pertanto l’automobilista, oltre a non pagare il verbale, non subirà la temuta decurtazione dei punti patente.
Per la cronaca: la stessa professionista, nello scorso aprile, aveva fatto annullare, dal Giudice di Pace di Gallipoli, avv. Franco Longo, un verbale a un altro automobilista con la motivazione che l’autovelox non era ben visibile.
Con sentenza depositata il 26 ottobre, accogliendo il ricorso di un automobilista rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Corsano (con studi professionali siti in Taviano, Via Firenze, 21 e Racale, Corso Garibaldi, SNC), il Giudice ha quindi annullato la multa a seguito dell’esame del motivo di opposizione relativo la mancata sottoposizione dell’apparecchiatura ai controlli periodici di funzionalità.
Il conducente aveva proposto ricorso contro un verbale per eccesso di velocità sulla SS 101, all’altezza di Galatina (Lecce), e che prevedeva, oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.
Per il Giudice di Pace, la rilevazione dell'infrazione è avvenuta in maniera illegittima, avendo, il Comune di Galatina, provato solo l’originaria taratura e non anche delle tarature e controlli successivi.
Nel caso di specie, l’Ente convenuto in giudizio, non ha fornito elementi probatori idonei utili a riscontrare in negativo il motivo di opposizione presentato dall’avvocato Corsano, nota e stimata professionista pugliese.
Ne deriva, conclude il magistrato “che non può essere considerato legittimo il verbale elevato nei confronti del ricorrente e, accogliendo l’opposizione avverso lo stesso, lo annulla definitivamente”.
Pertanto l’automobilista, oltre a non pagare il verbale, non subirà la temuta decurtazione dei punti patente.
Per la cronaca: la stessa professionista, nello scorso aprile, aveva fatto annullare, dal Giudice di Pace di Gallipoli, avv. Franco Longo, un verbale a un altro automobilista con la motivazione che l’autovelox non era ben visibile.