Scontri prima di Foggia-Turris, Daspo di 3 anni a tifoso rossonero

FOGGIA - La Polizia di Stato, a seguito degli scontri avvenuti prima dell’incontro di calcio “Calcio Foggia 1920 – S.S. Turris Calcio”, gara valevole per il campionato nazionale di serie “C” girone “C”, disputatosi in data 01.10.2023 allo stadio comunale “P. Zaccheria”, ha proseguito le attività d’indagine volte all’identificazione degli autori delle condotte criminose.

In particolare, il personale della DIGOS della Questura di Foggia, è riuscita ad identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria un altro giovanissimo tifoso foggiano che avrebbe preso parte ai disordini. Infatti, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle riprese effettuate dal personale della Polizia Scientifica, è emerso che il soggetto si sarebbe avvicinato con tono di sfida ai tifosi della squadra di calcio avversaria e ai poliziotti immediatamente accorsi per impedire che gli scontri degenerassero, stringendo fra le mani una cintura con una grossa fibbia, per poi scagliarsi contro uno dei poliziotti intervenuti, colpendolo e fuggendo immediatamente dopo.

Per tali motivi, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso nei suoi confronti il provvedimento amministrativo del DASPO della durata di anni 3 con conseguente obbligo di presentazione agli Uffici di Polizia per anni 2.

In precedenza, per i disordini occorsi prima della stessa competizione sportiva, grazie alle indagini effettuate nell’immediatezza dalla Polizia di Stato, sono stati effettuati n. 3 arresti in flagranza differita di altrettanti supporters foggiani, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, delle violazioni previste dalla Legge 401 del 13.12.1989, cosiddetta normativa antiviolenza negli stadi.

I predetti individui sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per gli stessi soggetti, il Questore della Provincia di Foggia, ha emesso provvedimento di DASPO della durata di 3 anni con obbligo di firma per 1 anno.

Va precisato che per i profili relativi alle eventuali censure discendenti dai richiamati deferimenti all’Autorità giudiziaria, le condotte addebitate ai soggetti coinvolti nella predetta attività di polizia non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.