Punta Perotti: la responsabilità del risarcimento non è del Comune di Bari ma dello Stato

BARI - La recente decisione della terza sezione civile del Tribunale di Bari ha stabilito che la responsabilità del risarcimento alle imprese costruttrici di Punta Perotti, complesso abbattuto nel 2006 a seguito di una confisca per lottizzazione abusiva, ricade sullo Stato e non sul Comune di Bari. Questo verdetto fa seguito a una lunga disputa legale e ha come base una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che nel 2009 aveva condannato l’Italia per aver confiscato i terreni di Punta Perotti senza che vi fosse una condanna penale.

Le sentenze della Cedu e il risarcimento alle imprese

Il caso risale a un complesso edilizio costruito a Bari, lungo la costa, che venne poi dichiarato abusivo. Le imprese coinvolte nella costruzione – Sud Fondi, Iema e Mabar – subirono la confisca dei terreni su cui sorgeva il complesso, senza che fosse stata emessa una sentenza penale di condanna. La Cedu si pronunciò in due distinte occasioni sulla questione, condannando l’Italia per la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nella prima sentenza del gennaio 2009, la Cedu stabilì che l'Italia doveva risarcire le imprese con un indennizzo di 40mila euro per danni morali e spese legali. Successivamente, una seconda pronuncia ordinò allo Stato italiano di versare un risarcimento complessivo di 46,08 milioni di euro alle imprese per i danni subiti dalla confisca: 37 milioni alla Sud Fondi, 9,5 milioni alla Mabar e 2,5 milioni alla Iema.

Il tentativo di rivalsa dello Stato sul Comune di Bari

Dopo aver pagato i risarcimenti alle imprese, lo Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Economia, cercò di rivalersi sul Comune di Bari. Lo Stato sosteneva che fosse il Comune il responsabile del rilascio delle autorizzazioni edilizie che avevano portato alla lottizzazione abusiva e, di conseguenza, alla confisca.

La richiesta iniziale di rivalsa, che ammontava a 121.800 euro, è stata oggetto del ricorso del Comune di Bari. In parallelo, è in corso un altro procedimento legale riguardante l'eventuale rivalsa dello Stato sul Comune per l'intero risarcimento di 46 milioni di euro.

La sentenza del Tribunale di Bari

Il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione del Comune, stabilendo che il danno subito dalle società costruttrici non fosse attribuibile al Comune di Bari, ma al provvedimento di confisca illegittimo disposto dallo Stato. Secondo i giudici, la responsabilità ricade sulle autorità statali che hanno ordinato la confisca senza che vi fosse stata una condanna penale, in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il tribunale ha chiarito che "nulla è dovuto allo Stato italiano a titolo di rivalsa dal Comune di Bari", poiché quest’ultimo non è ritenuto responsabile di alcuna violazione delle norme della Convenzione. Pertanto, lo Stato non può rivalersi sul Comune per il risarcimento, e, oltre a respingere la richiesta, la corte ha condannato lo Stato al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta una vittoria per il Comune di Bari, che viene sollevato da una pesante responsabilità economica, mentre conferma il principio secondo cui lo Stato deve rispondere delle proprie azioni in violazione dei diritti umani, indipendentemente dalle dinamiche locali che possono aver preceduto tali eventi. Il caso di Punta Perotti rimane emblematico di come decisioni amministrative e giuridiche possano avere ripercussioni su larga scala e come la tutela dei diritti umani resti centrale nella giustizia europea.

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