Bari, firmata la nuova ordinanza contro gli effetti negativi della movida all’Umbertino


BARI - È stata firmata oggi la nuova ordinanza sindacale finalizzata ad arginare gli effetti negativi della movida nel quartiere Umbertino.

Il provvedimento sindacale, sempre a carattere sperimentale, che fa seguito alla prima ordinanza durata circa 50 giorni nel corso dei quali è stato attivato un tavolo partenariale - coordinato dall’amministrazione comunale e composto dal Comitato di residenti e dalle associazioni di categoria - con l’obiettivo di monitorarne gli effetti, nasce dalla volontà di consolidare i risultati raggiunti sia in termini di riduzione dell’inquinamento acustico sia a contrasto del senso di insicurezza e del peggioramento della qualità della vita della popolazione, segnalati nel tempo dai residenti, i quali per anni hanno lamentato emissioni sonore intollerabili, fenomeni di ubriachezza molesta, in alcuni casi di violenza verosimilmente provocati dall’abuso di alcol e droghe e di mancato rispetto delle norme igieniche e di decoro negli spazi di pertinenza di bar e locali come pure negli spazi pubblici della zona.

Grazie al lavoro del tavolo, riunitosi in più occasioni, si è potuto così ascoltare le ragioni di residenti e commercianti durante il periodo di vigenza dell’ordinanza e fare in modo che le regole fossero riviste in base alle esigenze di entrambi e ai risultati ottenuti dall’ordinanza: i primi hanno giudicato positivamente gli effetti del provvedimento, che ha ridotto completamente episodi di disturbo della quiete pubblica, mentre i secondi, pur condividendo la finalità del provvedimento, hanno segnalato alcune criticità, in particolare legate alla sensibile contrazione dei ricavi delle attività commerciali della zona.

Pertanto, dopo aver illustrato i risultati del monitoraggio all’attenzione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, che ha preso atto degli effetti positivi, e valutato attentamente tutti gli interessi coinvolti, il sindaco ha firmato in via sperimentale una nuova ordinanza con nuove disposizioni, alcune meno stringenti rispetto al primo provvedimento.

“Gli effetti della prima ordinanza hanno determinato una notevole riduzione dell’inquinamento acustico e restituito una percezione di maggiore sicurezza - commenta Vito Leccese -. Tuttavia sono consapevole che giovani ed esercenti pubblici hanno giudicato penalizzante l’introduzione di regole di buon senso per la tutela, in primis, della salute pubblica e della sicurezza urbana, ma alla luce dei fatti registrati e del dialogo sereno e proficuo tra residenti e commercianti, che in questo periodo si sono confrontati con grande serietà e buon senso per il bene di tutti, ho deciso di estendere gli effetti dell’ordinanza per altri 40 giorni, introducendo alcune importanti novità finalizzate a tutelare i diritti dei residenti e degli stessi commercianti. Proprio l’atteggiamento di responsabilità mostrato in questi giorni da questi ultimi ci fa ben sperare per l’avvio di una nuova fase: mi riferisco non solo al quartiere Umbertino ma a tutte le aree della città dove insiste il fenomeno della movida che, tengo a sottolinearlo, non intendiamo assolutamente avversare ma solo responsabilizzare per il bene dell’intera comunità. E credo che questa nuova versione dell’ordinanza ne sia una chiara dimostrazione”.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza sindacale, che ordina:

dalle ore 00.01 del 05/12/2024 alle ore 24.00 del 15/01/2025, salvo proroga, i seguenti divieti per tutte le attività commerciali, artigiani alimentari per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e truck-food, nell’area urbana del cd. quartiere Umbertino, in particolare delimitata dalle seguenti strade: secondo corso Cavour, lungomare di Crollalanza (compreso il Molo San Nicola), via Goffredo di Crollalanza, corso Sonnino e via Cardassi così come individuate nell’allegata planimetria, compresi gli esercizi commerciali che insistono sulle stesse vie perimetrali;

1) divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche dalle ore 24.00 alle 07.00. Il divieto non si applica alle sole attività artigianali con riguardo esclusivamente alla vendita degli alimenti prodotti in loco (fermo restando l’obbligo di chiusura di cui al successivo punto 4);

2) divieto di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, nei dehors e su tavoli e sedie, che insistono su suolo pubblico, qualunque sia il titolo per l’occupazione, nonché su aree relative a cortili interni su cui si affacciano abitazioni residenziali, dalle ore 24.00 fino alle ore 07.00. L’orario di somministrazione alla clientela seduta ai tavoli esterni può essere esteso fino alle ore 02.00 a condizione che:

a) l’esercizio sia dotato di personale che all’esterno provveda a controllare che il numero dei clienti non superi la capacità degli spazi concessi (v. punto 3) e provveda altresì ad invitare la clientela a contenere la rumorosità. E’ a carico dei titolari degli esercizi commerciali l’indicazione del personale addetto a tale attività di controllo a richiesta degli organi di vigilanza.

b) tutti i locali interessati dalla presente ordinanza, anche nel caso in cui gli esercizi si avvalgano del prolungamento sorvegliato dell’orario, dalle ore 24.00 dovranno avere porte e finestre chiuse per evitare di contribuire all’immissione di rumore nella pubblica via;

3) nel caso in cui i gestori si avvalgano della possibilità di prolungamento sorvegliato dell’orario di cui al punto precedente, avranno l’obbligo di esporre all’esterno un cartello recante le seguenti informazioni:

a) superficie esterna oggetto di concessione di suolo pubblico;

b) numero di tavoli e sedie ricompresi negli spazi concessi;

4) si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali alimentari per asporto, pubblici esercizi alle ore 02.00 e fino alle ore 6.00 salvo che il locale sia dotato di certificato di insonorizzazione e valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

5) fermo restando il divieto di cui al precedente punto 1, i truck-food insistenti nell’area di cui al presente provvedimento, in deroga alle rispettive concessioni potranno svolgere la loro attività dalle ore 12.00 alle ore 24.00;

6) fermo restando quanto previsto dall’art. 14 bis della L. n. 125/2001, quanto alla vendita ed alla somministrazione per asporto di alcool, i divieti e gli obblighi di chiusura di cui al presente provvedimento non si applicano dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del 24 dicembre 2024, dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del 25 dicembre 2024 e dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025;

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il puntuale rispetto della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato:

a. Chiunque vende e/o somministra alcoolici in violazione dei divieti della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, ai sensi del comma 2 dell’art 14 bis della legge 125/01;

b. l’inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 10 del TULPS:

• in caso di violazione di una delle previsioni della presente ordinanza è disposta la sospensione fino a 3 giorni dell’attività;

• in caso di seconda violazione è disposta la sospensione fino a 20 giorni dell’attività;

• alla terza contestazione per una violazione delle previsioni della presente Ordinanza si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è ricorribile, in alternativa:

• al TAR Puglia, sez. di Bari, entro i termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

• al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del 05/12/2024 alle ore 24.00 del 15/01/2025 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bari.

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